Il committente è personalmente responsabile in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
A ribadirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione, nella quale si ricorda che l’articolo 93 del Testo Unico 81/2008 esonera il committente solo ed esclusivamente per ciò che riguarda ” l’incarico conferito al responsabile dei lavori” e quindi l’insufficienza della mera nomina del responsabile dei lavori senza specificazione delle competenze affidategli.