L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2 del primo marzo 2013, interviene in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.

La responsabilità solidale si applica in tutti i settori economici e non solo in edilizia; sono esclusi dall’ambito applicativo della responsabilità solidale:

  • le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972;
  • le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del D.Lgs. 163/2006;
  • il “condominio”, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate,inoltre, fornisce ulteriori chiarimenti ad integrazione della Circolare n. 40/2012