La distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti di edifici contrapposte, di cui almeno una finestrata, si applica solo alle pareti con vedute.
In caso di edifici nuovi, la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti si applica soltanto alle vedute e non anche alle luci. È quanto precisato da una recente sentenza del Consiglio di Stato [1] che ha confermato l’interpretazione giurisprudenziale in materia [2].