Si ricorda che è scaduto il termine per la presentazione, alla Cassa Italiana Geometri, del mod. 17/2010 con il quale vanno comunicati

l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente, nonché il volume complessivo d’affari IVA per il medesimo anno. Tale comunicazione on line, come per gli altri anni, può essere effettuata direttamente dall’iscritto o tramite il Collegio e deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Coloro che non abbiano provveduto entro il 15 settembre scorso all’invio del modello 17/2010, potranno mettersi subito in regola inoltrando on line la dichiarazione alla Cassa entro il 15 ottobre 2010 e versando la sola sanzione del 2% del contributo soggettivo minimo di quest’anno (fino a un massimo di 40,00) entro la stessa data, con M.Av. o Carta speciale geometri.

Eventuali eccedenze contributive – da versare in unica soluzione – saranno calcolate direttamente dalla procedura, che sommerà la sanzione suddetta e la maggiorazione (per ritardato versamento) del solo 2% del dovuto con un minimo di euro 20,00.

Si precisa che, provvedendo all’inoltro del Modello 17 ed al relativo versamento, nei termini e con le modalità sopra esposte, non saranno più dovute in futuro ulteriori somme di natura sanzionatoria.

Trascorso inutilmente il termine del 15 ottobre 2010 il Mod.17 potrà essere comunque inviato entro il 14 dicembre 20010 ma con sanzione di euro 200,00 (pari al 10% del contributo soggettivo minimo dell’anno) ed eventuale maggiorazione del 10% del dovuto con un minimo di euro 20,00.

Oltre la data del 14 dicembre ancorchè la dichiarazione venga presentata, sarà comunque considerata omessa e conseguentemente la sanzione sarà dovuta nella misura di euro 600,00 (pari al 30% del contributo soggettivo minimo 2010) e la maggiorazione in misura del 10% del dovuto in caso di versamento spontaneo, o del 15% in caso di contestazione dell’ omesso versamento da parte della Cassa.

La Cassa in caso di recidiva omessa comunicazione, oltre ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra, l’adozione del provvedimento di cancellazione dall’Albo con i termini e la procedura previsti dall’articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria del Collegio.