Il Consiglio Nazionale Geometri, in data 23 maggio u.s., ha stipulato una Convenzione Quadro con la AEC Broker avente ad oggetto una polizza
assicurativa di Assicurazioni e Riassicurazioni per le Responsabilità Professionali S.p.A., che prevede l’obbligo a carico del geometra professionista di prestare adeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professionale.
Il suddetto adempimento fa seguito alla previsione di cui all’art. 9 del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Geometri ed impone, in modo omogeneo per l’intera categoria, il rispetto di termini e di massimali minimi di copertura assicurativa.
In esito ai dettami di cui all’art. 9 del codice deontologico, si precisa che dalla data del 01/01/2007 decorre l’obbligo di dotarsi della polizza quadro, inviataci in copia dal Consiglio Nazionale Geometri e disponibile presso la segreteria del Collegio, o di altra polizza assicurativa con altra compagnia che preveda i termini minimi di copertura indicati nella Convenzione de qua..