Mod. 17/2010 (comunicazione annuale dell’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente,
“
nonché
il volume complessivo d’affari IVA per il medesimo anno).
E’ ancora possibile mettersi in regola per coloro che non hanno provveduto
all’invio del mod. 17/2010 alla Cassa Italiana Geometri
entro il 15 settembre 2010, inviandolo on line entro il 14 dicembre, dal
proprio studio o come per gli altri anni, tramite il Collegio che ne
rilascia immediata ricevuta.
La sanzione del 10% del contributo soggettivo minimo di quest’anno (fino a un massimo di Euro 200,00) dovrà essere versato entro la stessa data, con le consuete modalità.
Eventuali eccedenze contributive – da versare in unica soluzione – saranno
calcolate direttamente dalla procedura, che sommerà la sanzione suddetta e la maggiorazione (per ritardato versamento) del 10% del dovuto con un minimo di Euro 20,00.
Si precisa che, provvedendo all’inoltro del Modello 17 ed al relativo versamento, nei termini e con le modalità esposte, non saranno più dovute in futuro ulteriori somme di natura sanzionatoria.
Trascorso inutilmente il termine del 14 dicembre ancorché la dichiarazione
venga presentata, sarà comunque sanzionata nella misura di Euro 600,00 (pari al 30% del contributo soggettivo minimo 2010) e la maggiorazione in misura del 10% del dovuto in caso di versamento spontaneo, o del 15% in caso di contestazione dell’omesso versamento da parte della Cassa.
Il 15 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata dell’autoliquidazione del contributo soggettivo rateizzato dovuto alla Cassa
Italiana Geometri
Qualora sia stata scelta la modalità di pagamento a mezzo M.Av. dovrà essere
utilizzato quello autogenerato al momento della trasmissione online del
Mod. 17/2010.
Qualora invece sia stata scelta la modalità di pagamento con “”carta di
credito””, seguire la procedura “”Mod. 17″” secondo le indicazioni fornite sul
sito www.cassageometri.it.
Si raccomanda il rispetto dei termini di scadenza, onde evitare di incorrere
nell’applicazione delle sanzioni previste in caso di ritardato pagamento.
“